Accordo SLG GROUP S.R.L. / CLEAN ENERGY S.R.L.S.
CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D’AFFARI E DI PROMOZIONE DI SERVIZI NEL SETTORE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS IN MODALITA’ RETE FISICA
TRA
SLG GROUP S.R.L., con sede in Roma- (RM) 00185 - Via Magenta,5 - Iscritta Registro delle Imprese di Roma REA nr. RM - 1751012 , P.IVA /C.F. n. 17934021001, in persona del suo legale rappresentante, GENISI ALDO, (di seguito “committente”)
E
CIAOCIAO, con sede in VIA ROSSI 12, PISTOIA (PT) 51100 - REA PT - 548269 - P.IVA 04985127896 e C.F. CCCRHD93D10S512O - in persona del suo legale rappresentante, MARIO ROSSI con C.F. CCCRHD93D10S512O (di seguito 'commissionario')
Premesso che:
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Il committente è una società che opera nel settore del MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA e GAS NATURALE, in qualità di subagente di promozione di servizi di somministrazione di varie società sia nel campo energetico (luce/gas) che telefonico, secondo le caratteristiche e modalità imposte dalle suddette società ed è debitamente autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari ad operare in tali campi.
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Il commissionario ha manifestato il proprio interesse a collaborare continuativamente con il committente al fine della promozione dei Servizi di somministrazione di energia elettrica e gas offerti dal committente.
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Il commissionario è soggetto giuridico distinto dal committente, ha esperienza di promozione di tali Servizi e possiede conoscenze tecniche. Organizzazione, strutturali ed economiche idonee ad operare con i criteri di richiesti dalle varie società.
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Le parti con il presente contratto intendono regolare i termini e le condizioni in base a cui la collaborazione per la promozione dei Servizi dovrà essere effettuata.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue.
"DEFINIZIONI"
Ai fini del Contratto e dei documenti ad esso allegati, i termini successivamente indicati, ove ripetuti con lettera maiuscola, avranno il seguente significato:
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"Cliente": il soggetto terzo con cui il procacciatore ha interesse a trattare per concludere un contratto di fornitura dei Servizi.
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"Contratto": il presente contratto inclusi gli allegati.
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"Offerta": l’indicazione e le caratteristiche tecniche dei Servizi, nonché le condizioni economiche cui gli stessi vengono prestati a disposizione dell’agente il committente che a sua volta porrà a disposizione del commissionario mediante consegna delle offerte. - "Servizi": i servizi e prodotti offerti ai Clienti e contraddistinti dai marchi distintivi, come indicati nell'Offerta.
1. OGGETTO.
1.1 In accordo con le condizioni e i termini di seguito indicati, il committente autorizza il commissionario a prestare la propria attività al fine di procacciare al committente medesima, Ordini di fornitura dei Servizi da parte di Clienti;
1.2 Il commissionario non potrà essere considerato rappresentante, né agente, né prestatore di lavoro subordinato per il committente, e pertanto dovrà considerarsi assolutamente libera di promuovere la promozione dei suoi Servizi senza obbligo alcuno in tal senso.
2. OBBLIGHI E IMPEGNI DEL COMMISSIONARIO
Il Commissionario si impegna a svolgere ogni attività necessaria per la promozione e stipulazione dei contratti presso i Clienti con cui viene in contatto ed in particolare:
2.1 presentazione ai Clienti delle offerte delle Mandanti relative ai consumi di energia elettrica e gas;
2.2 nell’attività di promozione e di acquisizione delle Accettazioni di contratto e delle Proposte d’ordine, il commissionario si atterrà alle condizioni, modalità, prezzi e termini di pagamento fissati dalla Committente. In particolare, è fatto divieto al Commissionario di consentire/promettere condizioni economiche non espressamente autorizzate caso per caso per iscritto dal Committente;
2.3 nel promuovere per conto del Committente la conclusione di contratti di vendita dei Servizi e Prodotti, il Commissionario si atterrà scrupolosamente alle procedure di registrazione e trasmissione delle proposte a ciò predisposte dal Committente stesso che il Commissionario dichiara di conoscere. Le proposte di adesione contrattuale e le accettazione dei Servizi dovranno pervenire tempestivamente al Committente;
2.4 obbligo di partecipazione ad ogni evento formativo e corso di aggiornamento organizzati del Committente e obbligo di coinvolgere, nella predetta formazione, le eventuali subagenzie;
2.5 rispetto del Commissionario e/o dei Suoi collaboratori e subagenti di tutte le disposizioni in materia di condotta commerciale per la vendita di Servizi e/o Prodotti ai Clienti emanate dalle autorità competenti ed in particolare del Codice di Condotta Commerciale, emanato dall’AEEGSI con del. 105/2006 e relative modifiche e s.m.i., nonché al rispetto delle normative vigenti in materia ed in eventuali manuali di vendita e/o codici di condotta elaborati dal Committente;
2.6 Il Commissionario, anche per l’attività svolta avvalendosi di subagenti, procacciatori, consulenti e/o collaboratori, si impegna a trattare i dati personali nello svolgimento di tali attività agendo quale responsabile del trattamento dei dati personali per conto di SLG GROUP S.R.L. che agisce quale titolare del trattamento. In particolare, oltre alle previsioni contenute a tale riguardo nell’art. 7 del presente contratto, Il Commissionario, e conseguentemente i suoi eventuali subagenti, procacciatori, consulenti e/collaboratori, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le liste di dati personali per le quali Il Commissionario sotto la propria responsabilità abbia verificato la legittimità di utilizzo, tenendo a tale riguardo indenne SLG GROUP S.R.L. da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare dall'utilizzo di tali dati e avendo inoltre cura di non contattare le persone che abbiano esercitato nei confronti di SLG GROUP S.R.L. l’opposizione al trattamento dei dati per finalità di marketing. Il Commissionario non avrà diritto a percepire provvigioni in relazione alle vendite promosse a mezzo telefono. È fatto altresì divieto al Commissionario di promuovere vendite presso i Clienti che abbiamo intrapreso attività e/o trattative commerciali direttamente con il Committente o con altra Agenzia.
2.7 Il commissionario non potrà riscuotere somme in nome e per conto del committente in difetto di espressa autorizzazione scritta da parte del committente stessa.
2.8 Il commissionario sarà libero di organizzare come meglio ritiene la propria struttura operativa e potrà avvalersi di collaboratori e/o ausiliari nelle forme e con le modalità dalla stessa prescelte. In questo caso la responsabilità per l’esecuzione dell’incarico da parte dei collaboratori e/o ausiliari del commissionario e per il loro compenso e/o spese di qualsiasi genere resterà ad esclusivo carico del commissionario medesima. Il commissionario è altresì obbligato a garantire e tenere indenne il committente da qualsiasi danno ad essa causato
dall’inadempimento dei suddetti collaboratori e/o ausiliari e da qualsiasi eventuale pretesa avanzata dagli stessi nei confronti del committente in conseguenza dell’incarico loro conferito dal commissionario;
2.9 Il committente avrà la facoltà di inviare i propri incaricati presso il commissionario in qualsiasi momento, allo scopo di accertare l’idoneità dell'organizzazione amministrativa e tecnica del medesimo in relazione alla tipologia dei Servizi e dei Clienti, nonché il rispetto delle norme di cui al presente Contratto. Il commissionario si impegna a collaborare con tali incaricati, fornendo le informazioni che gli saranno richieste.
3. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
3.1 Il committente si impegna a fornire al commissionario la documentazione commerciale, nonché a mettere a disposizione di quest'ultima ogni informazione tecnica non riservata relativa ai Servizi e necessaria allo svolgimento dell'attività di cui al punto 1.1.
4. IMPUTAZIONE DELLA PROMOZIONE DEI SERVIZI
4.1 Al momento della conclusione del presente Contratto, il committente attribuisce al commissionario un codice personale d’identificazione della medesima (di seguito “Codice Personale”), che, ove apposto su i CONTRATTI inviati al committente consentirà di attribuire gli Ordini medesimi al commissionario.
4.2 Il commissionario prende atto che il committente non ha alcun obbligo di accettare i contratti dei Clienti (risultanti non idonei), e che, pertanto, avrà facoltà di rifiutare a propria assoluta discrezione detti contratti, senza che il commissionario possa invocare diritti, o pretendere alcunché, in relazione ai contratti Procurati.
4.3 Attraverso l’invio di posta elettronica, il commissionario riceverà con cadenza mensile gli estremi dei contratti andati a buon fine conclusi nel mese precedente, con l’indicazione dei corrispettivi liquidabili a favore del commissionario ai sensi del successivo art.5.
5. CORRISPETTIVO
5.1 Sui contratti per i Servizi energetici e gas la Mandante riconoscerà i corrispettivi di cui all’allegato A). La provvigione spettante all’Agente è calcolata in accordo con la tabella provvigioni, di cui all’allegato A), che la Mandante si riserva di variare in ogni momento previa comunicazione all’agente in forma scritta.
5.2 La provvigione competerà all’Agente soltanto per i contratti andati a buon fine, direttamente promossi presso i Clienti e in nessun caso di contratti promossi dalla Mandante o da terzi. In ogni caso non danno diritto alle summenzionate provvigioni i contratti non andati a buon fine (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti per i quali il Distributore rifiuti lo switch, contratti non attivati o che devono essere risolti perché il Cliente sia protestato, sottoposto a procedure esecutive o concorsuali, oppure contratti per i quali la valutazione del rischio creditizio del Cliente dia esito negativo, etc...).
5.3 La Mandante si riserva la facoltà di non accettare le proposte di adesione commerciale per i Servizi di energia elettrica e gas con modalità di pagamento bollettino postale.
5.4 Le Parti potranno pattuire, mediante separato accordo da allegare al presente contratto, ulteriori retribuzioni in favore dell’Agente qualora vengano raggiunti obiettivi di mercato, cosi come indicati in tale pattuizione aggiuntiva.
5.5 Dopo la data di cessazione del rapporto di agenzia, fatta eccezione per quanto previsto al seguente capoverso, non potranno maturare a favore dell’Agente provvigioni per contratti stipulati successivamente a tale data; l'Agente pertanto rinuncia espressamente a pretendere altre somme a qualsiasi titolo che maturino sui contratti in corso all’atto della cessazione del contratto.
5.6 L'Agente autorizza sin d’ora la Mandante a compensare qualsiasi sua spettanza con le somme dovute per sanzioni pecuniarie inflitte dalle autorità pubbliche a carico della Mandante, ma imputabili all'Agente, per la violazione degli obblighi normativi (legislazione nazionale) e regolamentari.
6. MODALITA’ DI PAGAMENTO
6.1 Il Pagamento delle provvigioni avrà cadenza mensile e verrà effettuato mediante bonifico bancario; la Mandante invierà all’Agente, verso la fine di ogni mese, un prospetto provvigionale relativo al mese precedente. Qualora l’invio del suddetto prospetto dovesse slittare all’inizio del mese successivo, le logiche e le competenze degli eventi rimangono immutate.
6.2 L'Agente provvederà ad emettere fattura entro i successivi dieci giorni lavorativi dal ricevimento del citato prospetto provvigionale che sottoscriverà ed allegherà alla fattura emessa a conferma dell'accettazione degli importi liquidabili e fatturati, che pertanto non potrà più essere oggetto di contestazioni. Le fatture emesse dovranno essere intestate ad SLG GROUP S.R.L. ed inviate via pec all’indirizzo
slggroupsrl@pec.it, la quale provvederà al saldo entro e non oltre la fine del mese di invio della fattura
6 BIS MODALITA’ DI LAVORO
Il commissionario non potrà effettuare procacciamento in favore del committente per mezzo di teleselling, con attività di prechecking ( e/o appuntamenti telefonici). La violazione del presente obbligo comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art.9 oltre alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 16.
7. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.
7.1 Il committente autorizza espressamente, dopo direttive o istruzioni inviate per iscritto, Il commissionario a utilizzare, per soli fini strumentali al corretto svolgimento dell'attività prevista nel presente Contratto, i marchi che contraddistinguono i Servizi menzionati nell’Allegato A-B.
7.2 Il commissionario non ha nessun titolo o diritto relativo ai marchi di proprietà del committente o di società per cui si svolge l’attività.
8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
8.1 Il commissionario dovrà mantenere riservate e non comunicare a terzi, senza previa autorizzazione scritta dal committente, le informazioni concernenti i procedimenti e le tecniche dei Servizi ottenute dal committente, nonché ogni altra informazione relativa all'organizzazione del committente, così come quelle concernenti i termini e le condizioni del Contratto e ogni altra informazione comunque connessa a quest'ultimo.
9. AZIONI DI CLIENTI O TERZI NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE
9.1 In caso di azioni o pretese fatte valere nei confronti del committente da Clienti o terzi e derivanti da azioni, omissioni o affermazioni scorrette del commissionario nello svolgimento della propria attività in attuazione del presente Contratto, il commissionario si impegna in ogni caso a tenere indenne il committente nonché a risarcirle i danni da questa eventualmente subiti, compresa ogni spesa legale eventualmente derivante.
10. DECORRENZA E DURATA DEL MANDATO
10.1 Il presente mandato decorre dalla data della sua sottoscrizione ed è da intendersi a tempo indeterminato.
Peraltro, al fine di verificare la reciproca convenienza di rendere stabile o di risolvere il presente vincolo contrattuale le Parti concordano nel convenire un periodo di prova della durata di sei mesi. Tale periodo decorre dal momento di stipula del presente contratto e, in costanza di esso e sin dal principio, ciascuna delle parti può, in ogni momento, recedere ad nutum dal rapporto senza alcun obbligo di preavviso o indennità sostitutiva. Se prima della conclusione del periodo di prova nessuna delle Parti riceve comunicazione da parte dell’altra della propria intenzione di recedere dal contratto, questo assume in via definitiva natura di contratto a tempo indeterminato senza la necessità di alcuna comunicazione. Le eventuali comunicazioni di cui al presente comma debbono essere effettuate per iscritto ed inviate mediante lettera raccomandata A/R o mediante altro strumento di comunicazione idoneo ad accertarne l’invio o la ricezione. Anche dopo il periodo di prova, è fatto salvo il diritto per ciascuna parte di recedere dal contratto dandone comunicazione all’altra mediante raccomandata a/r con preavviso di 3 mesi. Oltre a quanto previsto dal precedente capoverso, il recesso è da intendersi consentito in costanza di rapporto anche nelle forme e nei termini di cui all’art. 2 del presente contratto.
10.2 Qualora durante il rapporto gli standard di procacciamento d’affari del commissionario dovessero subire una grave flessione, ovvero un calo quantificabile nel -25% rispetto alla media degli ultimi 12 mesi di rapporto, e tale flessione perdurasse per un periodo superiore a 2 mesi, sarà facoltà della committente risolvere il contratto per inadempimento del commissionario, che si obbliga quindi a mantenere i propri standard lavorativi a livello superiore alla predetta soglia per tutto il rapporto contrattuale.
10.3 In ogni caso di interruzione del rapporto a prescindere dalla motivazione dell'interruzione sia essa recesso, risoluzione e/o ogni altra ipotesi prevista dal presente contratto la mandante si riserva di provvedere al pagamento delle provvigioni maturate dopo l'interruzione per contratti procacciati precedentemente rispetto all'interruzione solo per i contratti effettivamente attivati e nel termine di non meno di 90 giorni dall’ultimo giorno di inserimento ad un massimo di 180 giorni dall’ultimo giorno di inserimento.
11. CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI
Il commissionario dovrà tenere indenne committente da ogni responsabilità che possa derivare a suo carico dalla violazione, da parte sua, di leggi, regolamenti o convenzioni relative alla promozione di contratti relativi alla somministrazione di energia elettrica e gas, e telefonia, alla tutela dei dati personali e alle comunicazioni o esportazioni di dati, compreso ogni costo eventualmente derivante da pretese o azioni fatte valere nei suoi confronti da parte di Clienti o terzi.
11 BIS RESPONSABILITA’ CIVILE
Qualora la committente fosse chiamata in giudizio da clienti finali procacciati dal commissionario, per cause e responsabilità di quest’ultimo, lo stesso sarà tenuto, e se ne assume l’obbligo con la sottoscrizione del presente contratto, alla manleva della committente che avrà quindi diritto nei sui confronti alla chiamata in causa.
12. CESSIONE DEL CONTRATTO
12.1 Il commissionario non potrà cedere a nessun titolo, in tutto o in parte, il presente Contratto e/o i diritti e/o gli obblighi da esso derivanti, anche a titolo gratuito.
13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
13.1 Salva la facoltà per ciascuna delle parti di chiedere la risoluzione del presente rapporto per qualsiasi altro inadempimento agli impegni contrattuali assunti, il rapporto si intenderà automaticamente risolto in caso di gravi infrazioni/violazioni da parte dell'Agente alle clausole ed obblighi della presente lettera di incarico che non consentano la prosecuzione del rapporto.
In ogni caso costituisce causa di risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell'art1466 c.c.
esercitabile dalla Mandante:
13.2 comprovata violazione della normativa in materia di dati personali (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.);
13.3 l'insufficiente produttività dell’Agente. Si avrà insufficienza della produttività nell’ipotesi in cui il numero di contratti conclusi, o il volume complessivo di forniture relative a contratti conclusi per mezzo della promozione dell’Agente in un trimestre, diminuisca nella misura dell'80% rispetto al trimestre precedente e/o comunque in ogni caso in cui la produzione mensile rimanga, anche solo per un mese, al di sotto di n. 30 contratti conclusi.
13.4 l'esistenza di una procedura esecutiva/concorsuale o procedimento penale a carico dell'Agente;
13.5 attività di agenzia esercitata dal coniuge o altro familiare convivente nella stessa zona assegnata all’Agente per prodotti/servizi in concorrenza con quelli della Mandante, o attività di Impresa in concorrenza con quella della Mandante o attività di agenzia in forma societaria nella stessa zona assegnata all'Agente per prodotti/servizi in concorrenza con quelli della Mandante, qualora il coniuge/familiare convivente rivestano la carica di Legale Rappresentante o siano soci illimitatamente responsabili;
13.6 mancata preventiva comunicazione della modificazione della composizione della società Agente con ingresso di uno o più soci che diventino titolari di quote anche con meno del 25% se il nuovo/i socio/i svolga/no attività in concorrenza con quella della Mandante. La Mandante si riserva il diritto in caso di non gradimento di risolvere il rapporto dandone comunicazione all’Agente. In tale caso la risoluzione opererà in via automatica al momento dell'effettivo subentro del socio/soci non gradito/i con effetto immediato;
13.7 comprovata violazione del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali approvato dall’AEEGSI;
13.8 mancato rispetto delle previsioni contenute negli articoli 4.1 lett) G salvo risarcimento del maggior danno derivato ad SLG GROUP S.R.L. anche dell’eventuale comminazione di sanzioni attribuibili a comportamenti dell’Agente;
13.9 mancato rispetto delle regole nell’utilizzo del marchio di SLG GROUP S.R.L. e comprovato utilizzo del nome, immagine e marchio in maniera non corretta e/o ingannevole nei confronti del cliente, mediante comportamenti e documentazione, anche pubblicitaria, non preventivamente approvata da SLG GROUP S.R.L.;
13.10 la ripetuta violazione da parte dell'Agente di uno degli obblighi disposti dal DPR 178/2010 e successivo regolamento di attuazione, impregiudicata ogni azione per risarcimento danni;
13.11 mancato adeguamento alla procedura indicata all’allegato B e C;
13.12 mancato adeguamento, con conseguente danno alla Mandante, alle linee guida informative che verranno di volta in volta comunicate dalla Mandante, impregiudicata ogni azione per risarcimento danni;
13.13 violazione del divieto di cui all’art. 16
13.14 Il procacciamento in violazione dell’art. 6 Bis comporterà l’immediata risoluzione del contratto per grave inadempimento del commissionario.
14. ESCLUSIVE
Il Commissionario non è titolare di alcun diritto/patto di esclusiva a suo favore nello svolgimento dell'attività, riservandosi al committente il diritto di promuovere/concludere affari anche in eventuali casi di assegnazione di Zone specifiche del commissionario, ovvero il diritto di avvalersi nella medesima zona di altri agenti/distributori e/o terzi, senza che sugli affari conclusi spetti al commissionario alcuna provvigione o compenso.
15. Zona di svolgimento dell’attività
Il commissionario, in forza del presente contratto, potrà operare nei confronti dei clienti finali solo nelle zone di cui all’allegato F da considerarsi parte integrante del presente contratto; è fatto sempre diritto alla mandante indicare al commissionario zone specifiche in cui dovrà essere svolta l’attività con possibilità di limitazione dell’operato in alcune aree definite, anche a modifica di quanto previsto nel predetto allegato F; Il commissionario non potrà rifiutare la limitazione di zona stabilita dal Committente laddove le variazioni implichino un’incidenza di lieve entità sulle provvigioni (riduzione tra 0% e 20% delle provvigioni maturate l’anno precedente dal commissionario).
Qualora le variazioni di zona siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto (intendendo per variazione sensibile le riduzioni superiori al 20% del valore delle provvigioni maturate l’anno precedente), è concesso al commissionario la facoltà dì comunicare mediante lettera raccomandata A/R, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni da parte della Mandante, la non accettazione delle limitazioni e/o variazioni territoriali. In tale caso la comunicazione di variazione di zona costituirà preavviso per la cessazione del rapporto ad iniziativa della Mandante. Tuttavia, nel caso in cui verificandosi l’ipotesi di cui al comma precedente, la Mandante contestualmente alla comunicazione della modificazione della zona preveda premi, benefit o aumenti provvigionali tali da mantenere il contenuto economico del rapporto entro i limiti di cui al secondo comma del presente articolo, Il commissionario non potrà rifiutare la limitazione e/o variazione di zona.
In caso di assegnazione di zona specifica, Le Parti convengono espressamente e si danno reciprocamente atto che al Committente è concessa la facoltà di nominare più agenti nella stessa zona assegnata al commissionario, ovvero di promuovere direttamente le vendite dei propri Servizi e Prodotti nella zona stessa con qualsiasi modalità di contrattualizzazione.
16. FORZA MAGGIORE
16.1 Le Parti non saranno ritenute responsabili per il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, nel caso in cui tale inadempimento sia derivato da cause di forza maggiore, tra le quali si elencano, a titolo meramente esemplificativo, incendi, scioperi, guerra, sommovimenti locali, scioperi nazionali, atti della Pubblica Autorità.
16.2 In tal caso la parte onerata dell'esecuzione potrà invocare l'esimente della forza maggiore, restando interrotto il termine previsto per l'esecuzione, alle seguenti condizioni: - comunicare immediatamente all'altra parte per iscritto l'evento di forza maggiore; - tenere costantemente informata l'altra parte in merito a detto evento; adottare ogni diligente e ragionevole rimedio al fine di eliminare la causa del ritardo; - riprendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni non appena cessato l'evento di forza maggiore.
17. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
17.1 Qualsiasi modifica concernente il presente Contratto dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti e sottoscritta dalla parte nei cui confronti viene invocata.
17.2 Tutte le comunicazioni previste nel presente Contratto devono farsi per iscritto e devono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata a.r., o PEC, agli indirizzi indicati in epigrafe e si considerano conosciute dall'altra parte:
A) in caso di invio a mezzo lettera Raccomandata a.r. o PEC, dalla data di ricezione della stessa; Ogni comunicazione, avviso e richiesta di modifiche inerenti al presente accordo e alla sua applicazione dovrà essere indirizzata a:
Per Commissionario
CIAOCIAO
VIA ROSSI 12, PISTOIA (PT) 51100
CIAOCIAO@GMAIL.COM
18. MANCATO ESERCIZIO DEI DIRITTI PREVISTI DAL CONTRATTO
18.1 Il mancato esercizio anche di un solo diritto o di una facoltà riservati ad una parte nel presente Contratto non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà e non precluderà alla parte la possibilità di esercitare successivamente detto diritto o facoltà.
19. ALLEGATI
19.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte essenziale ed integrante del Contratto.
19.2 In particolare, costituiscono allegati al presente Contratto: Allegato A-A1-B-C-D-E-FSPESE
20. SPESE
20.1 Tutte le spese relative al presente Contratto sono a carico del commissionario
21. PRIVACY
21.1 Il commissionario è informato - ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 196/2003 - che i dati personali che riguardano il committente in esecuzione del presente Contratto, saranno oggetto di trattamenti manuali, elettronici ed informatici, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, unicamente per quanto concerne l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi dello Stato, dai Regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché in adempimento e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente Contratto.
22. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
22.1 II presente Contratto è sottoposto alla legge italiana.
22.2 Qualsiasi controversia derivante dal Contratto, incluse, in via meramente esemplificativa, quelle derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di PRATO.
Il presente accordo si compone di n.9 pagine dalla n.1 alla n.9 nonché degli allegati che ne fanno parte integrante.
Per accettazione:
Lì, Prato 22-5-2026
Per Commissionario
CIAOCIAO
VIA ROSSI 12, PISTOIA (PT) 51100
CIAOCIAO@GMAIL.COM
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di accettare espressamente le seguenti clausole:
2. (OBBLIGHI E IMPEGNI DEL COMMISSIONARIO),
-
(IMPUTAZIONE DELLA PROMOZIONE DEI SERVIZI)
-
(CORRISPETTIVO),
-
(MODALITA’ DI PAGAMENTO)
6 Bis. (MODALITA’ DI LAVORO)
7. (STORNO DELLE COMMISSIONI)
9. ( PENALI)
13. (DECORRENZA E DURATA DEL MANDATO)
14 Bis. ( RESPONSABILITA' CIVILE)
16. (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)
18. (Zona di svolgimento dell'attività)
25. ( FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE)
Per accettazione:
Lì, Prato 22-5-2026
Per Commissionario
CIAOCIAO
VIA ROSSI 12, PISTOIA (PT) 51100
CIAOCIAO@GMAIL.COM
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